((Art. 1 bis
Sviluppo del turismo di prossimita', all'aria aperta ed
ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche
1. Al fine di incentivare il turismo di prossimita' e all'aria
aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo
i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi
locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione
ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono
scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di
32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di
investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla
riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,
attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del
turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.
3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel
turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le
strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono
scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito
dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del
Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.»
- Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il comma 368 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«368. Per la realizzazione di investimenti
finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del
Paese, anche in relazione all'organizzazione di
manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui
territori e per le categorie interessate, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il
turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.»
- Si riporta il comma 611 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
Art. 1 - Comma 611
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente", con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.»