((Art. 1 ter 
 
Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del  trasporto
  merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo 
  1. Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  nazionali  ed  europei
connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea  in  coerenza
con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a  ridurre
l'impatto  ambientale  del  trasporto  su  gomma,   l'intervento   di
implementazione del traffico merci dell'aeroporto di  Malpensa,  come
individuato nello strumento di  pianificazione  degli  interventi  di
adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale
per  l'aviazione  civile  in  data  30  giugno  2020   al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai  fini  dell'istanza  di
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto  opera  strategica
di preminente interesse nazionale con caratteri di  indifferibilita',
urgenza e pubblica utilita'. 
  2. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione
dell'intervento di cui al comma 1,  le  amministrazioni  e  gli  enti
competenti,  previa  ricognizione  dei  provvedimenti   adottati   in
relazione al medesimo  intervento,  provvedono  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  a  una  nuova  valutazione  ai
sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
delle   determinazioni   adottate,   ponderandole   alla   luce   del
riconoscimento del carattere strategico  e  di  preminente  interesse
nazionale dell'intervento di cui al comma 1. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96: 
                «Art.  23  (Presentazione  dell'istanza,  avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                  a) il progetto di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) lo studio di impatto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
                  f) copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                  g)  i  risultati  della  procedura   di   dibattito
          pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  g-bis)  la  relazione  paesaggistica  prevista  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25
          del  31  gennaio  2006,  o   la   relazione   paesaggistica
          semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
                2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
          sanitario  predisposta  in  conformita'  alle  linee  guida
          adottate con decreto del  Ministro  della  salute,  che  si
          avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Entro   quindici   giorni   dalla   presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza della documentazione, con riferimento a  quanto
          previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  l'eventuale
          ricorrere della fattispecie di cui all'articolo  32,  comma
          1, nonche' l'avvenuto pagamento del  contributo  dovuto  ai
          sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
          incompleta, l'autorita' competente richiede  al  proponente
          la   documentazione   integrativa,   assegnando   per    la
          presentazione un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni. Qualora entro il termine  assegnato  il  proponente
          non depositi la documentazione integrativa, ovvero  qualora
          all'esito della nuova verifica,  da  effettuarsi  da  parte
          dell'autorita' competente nel termine di  quindici  giorni,
          la documentazione risulti ancora incompleta,  l'istanza  si
          intende  ritirata  ed  e'   fatto   obbligo   all'autorita'
          competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
          al presente comma sono perentori. 
                4.  La  documentazione  di  cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel  proprio  sito  web.
          Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma   2-bis,
          contestualmente alla pubblicazione della documentazione  di
          cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La  medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  21-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
                «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento).  -  1.
          Per sopravvenuti motivi di pubblico  interesse  ovvero  nel
          caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
          al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
          i provvedimenti di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
                1-bis. Ove la revoca di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.»