((Art. 1 ter
Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto
merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei
connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza
con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre
l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di
implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, come
individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di
adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale
per l'aviazione civile in data 30 giugno 2020 al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto opera strategica
di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilita',
urgenza e pubblica utilita'.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti
competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in
relazione al medesimo intervento, provvedono entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione ai
sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del
riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse
nazionale dell'intervento di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica
semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.»