Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 imprese della
produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione,
trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di
scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di
allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni
assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni
emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del
commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco
Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina
(prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu'
delle seguenti condizioni:
ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a
partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal
regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non
hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni
e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso
paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o
prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari
elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati dal
Ministero della salute italiano.
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella
produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti
categorie merceologiche:
a) verri;
b) scrofe;
c) scrofette;
d) suini da ingrasso;
e) suinetti;
f) prosciutti;
g) prodotti di salumeria;
h) tagli di carne suina.