Art. 3 
 
            Interventi ammessi e entita' degli indennizzi 
 
  1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli  imprenditori  delle
perdite dovute a: 
    a) deprezzamento dei riproduttori, dei  suinetti,  dei  suini  di
allevamento e da macello per vendita  anticipata  o  differita  degli
animali; 
    b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle
scrofe; 
    c) prolungamento vuoto sanitario; 
    d) costi di  produzione  per  prolungamento  allevamento  (blocco
movimentazione); 
    e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione; 
    f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export; 
    g) stima dei danni causati dal mancato export. 
  2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i  sostegni
sono  determinati  fino  ad  un  massimo  100%  del   danno   stimato
forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis, che e'
parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovra' dimostrare
il  danno  subito  allegando  alla  domanda  apposita   dichiarazione
confermativa  e  rendendo  disponibile  al   controllo   la   propria
contabilita'. In particolare: 
    a) la stima dei danni per le attivita' di macellazione dei  suini
e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con  la
dichiarazione dei ricavi fatturati  che  si  riferiscono  ai  periodi
corrispondenti dell'anno precedente «indenne dalla malattia»  nonche'
con la messa a disposizione dei controlli delle relative  fatture.  I
ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis; 
    b) la stima dei danni per la mancata esportazione  dovra'  essere
supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a  base  di
carne suina  esportate  nei  paesi  terzi  che  hanno  elevato  bandi
limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia,  nel
periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle  notifiche
del Ministero della salute e rapportandolo al  piu'  recente  periodo
corrispondente di «regolare esportazione», rendendo disponibili per i
controlli la relativa documentazione probatoria  dell'esportazione  e
del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella  A
bis. 
  3. Per le PMI e microimprese della produzione primaria, il sostegno
e' determinato fino ad un massimo del 100% del danno  totale  subito,
calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari
riportati nella Tabella A bis. In  tali  casi,  ogni  azienda  dovra'
dimostrare  il  danno  subito   allegando   alla   domanda   apposita
dichiarazione confermativa e rendendo  disponibile  al  controllo  la
propria contabilita'. 
  4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e  3,  sono  decurtati
gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della  sottoscrizione  di
polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi  animali,  ai
sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.