Art. 3
Interventi ammessi e entita' degli indennizzi
1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle
perdite dovute a:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di
allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli
animali;
b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle
scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco
movimentazione);
e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
g) stima dei danni causati dal mancato export.
2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni
sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato
forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis, che e'
parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovra' dimostrare
il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione
confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria
contabilita'. In particolare:
a) la stima dei danni per le attivita' di macellazione dei suini
e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la
dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi
corrispondenti dell'anno precedente «indenne dalla malattia» nonche'
con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I
ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis;
b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovra' essere
supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di
carne suina esportate nei paesi terzi che hanno elevato bandi
limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel
periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche
del Ministero della salute e rapportandolo al piu' recente periodo
corrispondente di «regolare esportazione», rendendo disponibili per i
controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e
del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A
bis.
3. Per le PMI e microimprese della produzione primaria, il sostegno
e' determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito,
calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari
riportati nella Tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovra'
dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita
dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la
propria contabilita'.
4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati
gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di
polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai
sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.