Art. 3 Interventi ammessi e entita' degli indennizzi 1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali; b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe; c) prolungamento vuoto sanitario; d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione); e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione; f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export; g) stima dei danni causati dal mancato export. 2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis, che e' parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'. In particolare: a) la stima dei danni per le attivita' di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente «indenne dalla malattia» nonche' con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis; b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovra' essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della salute e rapportandolo al piu' recente periodo corrispondente di «regolare esportazione», rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A bis. 3. Per le PMI e microimprese della produzione primaria, il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'. 4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.