Art. 4 
 
                     Cumulo e costi ammissibili 
 
  1. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione
primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti
di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo  non  porta
al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto  piu'
elevato applicabile agli aiuti in questione in  base  al  regolamento
(UE) 2022/2472. 
  2. Gli aiuti concessi per le PMI e microimprese del  settore  della
produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale  produttivo
agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472. 
  3.  L'aiuto  e  gli  eventuali   altri   pagamenti   ricevuti   dal
beneficiario, compresi quelli percepiti in  virtu'  di  altre  misure
nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative  o  di
fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono
superare il 100 % dei costi ammissibili. 
  4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta'  di  cui
all'art. 1, comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472,  a  meno  che  la
situazione di difficolta' non sia derivata dai  danni  causati  dalla
peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi. 
  5. Gli aiuti non si applicano  ad  un'impresa  destinataria  di  un
ordine di recupero pendente per effetto di una  precedente  decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile  con
il mercato interno. 
  6. Non  puo'  essere  concesso  alcun  aiuto  individuale  ove  sia
accertato che l'epizoozia  e'  stata  causata  deliberatamente  o  e'
dovuta a negligenza del beneficiario. 
  7. Per le imprese  di  macellazione  e  trasformazione  i  sostegni
possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle
soglie del regolamento (UE) 1407/2013.