Art. 4
Cumulo e costi ammissibili
1. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione
primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti
di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta
al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu'
elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento
(UE) 2022/2472.
2. Gli aiuti concessi per le PMI e microimprese del settore della
produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo
agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal
beneficiario, compresi quelli percepiti in virtu' di altre misure
nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di
fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono
superare il 100 % dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui
all'art. 1, comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la
situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dalla
peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi.
5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un
ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato interno.
6. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia
accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e'
dovuta a negligenza del beneficiario.
7. Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni
possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle
soglie del regolamento (UE) 1407/2013.