Art. 4 Cumulo e costi ammissibili 1. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472. 2. Gli aiuti concessi per le PMI e microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472. 3. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtu' di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili. 4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui all'art. 1, comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dalla peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi. 5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 6. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario. 7. Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del regolamento (UE) 1407/2013.