Art. 6 Procedure d'esame delle domande 1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA - Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non e' inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate. 2. Il beneficiario puo' valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di eventuali apposite circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero di identificazione dell'aiuto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, affinche' i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 1, provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.