Art. 6 
 
                   Procedure d'esame delle domande 
 
  1. L'organismo pagatore  territorialmente  competente  verifica  la
completezza e correttezza delle domande  pervenute  e,  per  ciascuna
delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3  del  precedente
art.  3,  assoggetta  a  controllo   puntuale   un   campione   delle
dichiarazioni confermative allegate  alle  domande  stesse,  estratte
sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA
-  Coordinamento.  La  percentuale  delle  dichiarazioni  estratte  a
campione non e' inferiore al 5 % del totale  delle  dichiarazioni  di
ciascuna delle tipologie menzionate. 
  2. Il beneficiario puo' valutare di farsi anticipare  il  pagamento
richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2 e comma
3, prima del completamento delle  verifiche  di  cui  al  comma  1  a
condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria
di importo pari al sostegno spettante. 
  3. AGEA -  Organismo  di  coordinamento  assicura  l'armonizzazione
delle procedure, anche tramite  l'emanazione  di  eventuali  apposite
circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero  di
identificazione dell'aiuto, le misure  necessarie  per  un'efficiente
allocazione delle risorse disponibili, affinche' i sostegni erogabili
non eccedano il massimale finanziario di cui  all'art.  1,  comma  1,
provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario
tra  le  imprese  beneficiarie  sulla  base  del  danno   ammissibile
riconosciuto a ciascuna di esse.