Art. 6
Procedure d'esame delle domande
1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la
completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna
delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente
art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle
dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte
sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA
- Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a
campione non e' inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di
ciascuna delle tipologie menzionate.
2. Il beneficiario puo' valutare di farsi anticipare il pagamento
richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2 e comma
3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a
condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria
di importo pari al sostegno spettante.
3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione
delle procedure, anche tramite l'emanazione di eventuali apposite
circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero di
identificazione dell'aiuto, le misure necessarie per un'efficiente
allocazione delle risorse disponibili, affinche' i sostegni erogabili
non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 1,
provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario
tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile
riconosciuto a ciascuna di esse.