Art. 8
Disposizioni finali
3. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi
pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a uno dei due
settori indicati nell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), rimangano
inutilizzate, si dispone la possibilita' di trasferire quelle in
eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non
completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli
indennizzi sia superiori al plafond previsto dal presente decreto, si
procedera' ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche
destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA -
Organismo di coordinamento fornira' istruzioni agli organismi
pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta
giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse
residue.
5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il
numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione
europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 settembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1494