Art. 8 Disposizioni finali 3. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a uno dei due settori indicati nell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), rimangano inutilizzate, si dispone la possibilita' di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiori al plafond previsto dal presente decreto, si procedera' ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA - Organismo di coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue. 5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2023 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1494