IL DIRIGENTE DELLA PQA IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva del Ministro 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2023; Vista la direttiva dipartimentale 17 febbraio 2023, n. 107781, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 119, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023» del 20 gennaio 2023, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 22 febbraio 2023, n. 118468, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 20 gennaio 2023 n. 29419; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1084 della Commissione del 17 luglio 2020 pubblicato il 24 luglio 2020 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239, con il quale e' stata registrata l'Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dall' Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP, con sede in via Mezzo di Piani, 5 - 39100 Bolzano -, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. l2511; Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Bolzano, competente per territorio, competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 81 dell'11 marzo 2020 e' stato modificato; Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Visto il decreto 5 settembre 2023 concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2023; Vista la nota dell'Associazione Südtiroler Schüttelbrot G.G.A. nella quale si segnala che l'allegato A del decreto 5 settembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2023, di pari oggetto contiene un errore materiale all'art. 2 del disciplinare di produzione, relativamente al termine latino di cumino «cuminum cyminum» al posto del «carum carvi»; Considerato necessario procedere alla correzione dell'errore, cosi' come indicato dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot G.G.A. con la nota del 20 settembre 2023; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del decreto 5 settembre 2023; Decreta: Art. 1 1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige». 2. Il disciplinare di produzione consolidato della Indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.