Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot«/«Schüttelbrot Alto Adige» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.