Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
europea. 
  3. Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato  di  cui
all'art.  1  della  indicazione   geografica   protetta   «Südtiroler
Schüttelbrot«/«Schüttelbrot Alto Adige» saranno pubblicati  sul  sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste.