IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico
verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di
Bardonecchia della Citta' metropolitana di Torino;
Considerato che il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune
di Bardonecchia, della Citta' metropolitana di Torino, e' stato
interessato da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,
causando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato, altresi', che il summenzionato evento ha provocato
movimenti franosi con una conseguente colata detritica, allagamenti,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e
privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;
Dispone:
Art. 1
Piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il presidente della Regione Piemonte e' nominato
Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e
comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese
societa' in house o partecipate dagli enti territoriali interessati,
che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
disponibili di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi
urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:
a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre
alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita';
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla
realizzazione delle misure volte a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi
di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, la localita', le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la
durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche'
l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli
interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di
quindici giorni dall'approvazione e comunque prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di
cui all'articolo 8, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli
interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 25, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano
rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni
dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di
stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione
dell'ordinanza di cui all'articolo 8, comma 4, del presente
provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata
richiesta del Commissario delegato che attesti altresi' la non
sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura
originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
secondo la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma
2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della
sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza, ovvero
agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione
sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei
soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo'
erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli
interventi.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per
le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.