Art. 4 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e
d), del  medesimo  art.  25,  trasmettendoli  al  Dipartimento  della
protezione civile, ai fini della valutazione  dell'impatto  effettivo
degli eventi calamitosi di cui  in  premessa,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione
tecnica e la relativa durata in particolare  per  gli  interventi  di
tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, utilizzando la modulistica predisposta  dal  Dipartimento
della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo
i seguenti criteri e massimali: 
    a) per attivare le prime misure economiche di immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    b)  per  l'immediata  ripresa  delle   attivita'   economiche   e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00 di contributo assegnabile  ad  una  singola  attivita'
economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo
24, comma 2, del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con propri provvedimenti, inviandone gli  elenchi  per  presa
d'atto al Dipartimento della protezione civile. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25,  comma  2,  lettera
e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con  riferimento  all'articolo  25,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.
Detta ricognizione dei  danni,  che  non  costituisce  riconoscimento
automatico dei finanziamenti  finalizzati  al  ristoro  dei  medesimi
pregiudizi, e' inviata al Dipartimento della protezione civile, entro
90 giorni dalla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,  ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  28,  comma  1,  del  medesimo
decreto legislativo.