Art. 5
Materiali litoidi e vegetali
1. In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i
materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il
demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di
pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua,
possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al
comune territorialmente competente per interventi pubblici di
ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in
deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e
vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di
trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla
sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni
demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il
RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del
valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del
materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei
relativi volumi. La cessione del materiale litoide puo' essere
effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi
dal comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai
siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice
ambientale naturale gia' oggetto di valutazione da parte della
regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo
V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario,
possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti
ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri
a carico delle risorse di cui all'articolo 8.