Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  i
materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso  il
demanio lacuale, per interventi diretti ad  eliminare  situazioni  di
pericolo e per il ripristino  dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua,
possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri,  al
comune  territorialmente  competente  per  interventi   pubblici   di
ripristino  conseguenti  alla  situazione  generata  dall'evento,  in
deroga all'articolo 13 del decreto legislativo  12  luglio  1993,  n.
275. Previo nulla osta regionale,  inoltre,  i  materiali  litoidi  e
vegetali possono  essere  ceduti,  a  compensazione  degli  oneri  di
trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel  rapporto   con   gli
appaltatori, in relazione ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali  asportati,  il
RUP assicura al Commissario  delegato  la  corretta  valutazione  del
valore  assunto  nonche'  dei  quantitativi  e  della  tipologia  del
materiale da asportare, oltre che la corretta  contabilizzazione  dei
relativi volumi.  La  cessione  del  materiale  litoide  puo'  essere
effettuata a titolo gratuito anche a favore di  enti  locali  diversi
dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua  e  della  viabilita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano  applicazione  ai
siti che, al momento  degli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla  presenza  di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare  la  matrice
ambientale naturale  gia'  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
regione o del Ministero della transizione ecologica.  I  litoidi  che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai  sensi  del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo
V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo,  d'intesa  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'articolo 8.