Art. 7 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Piemonte nelle attivita' previste  dall'articolo  1  si  applicano  i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1
del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 8.
Il  Commissario  delegato  provvede  all'istruttoria  delle  relative
istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute  nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1.