Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come
disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023,
nel limite di euro 1.510.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Piemonte e' autorizzata a trasferire, sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2, eventuali risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di
cui in premessa.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
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