IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e con IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), ed in particolare, l'art. 62, commi 3 e 6-bis; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante, «Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 agosto 2016, n. 178, recante «Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022, recante «Modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223»; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 22 settembre 2022, recante «Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)»; Viste le regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018 (Doc-Web 9069653) - pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2019, che, in particolare, nel Capo II «Trattamenti da parte di avvocati» dispongono che sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022; Considerata la necessita' degli avvocati iscritti al relativo albo o elenco di richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR al fine di svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; Sentito il Consiglio nazionale forense per gli ambiti di competenza; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 279 del 22 giugno 2023; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 20 settembre 2023; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064. 2. Sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.