Art. 2 Servizi dell'ANPR per gli avvocati 1. ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalita' di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it - appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR. 2. La verifica dell'iscrizione dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 247 del 2012, e' effettuata dall'ANPR mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia del 16 agosto 2016, n. 178, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD, tenuto conto di quanto indicato dall'Autorita' garante per la protezione dei dati nel provvedimento n. 223 del 10 giugno 2021 concernente l'adozione delle specifiche tecniche del Sistema informatico centrale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 16 agosto 2016, n. 178 del Ministero della giustizia. 3. Il certificato e' reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto. 4. I certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 5. Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR, di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici nonche' le misure di sicurezza e la lista dei certificati che possono essere richiesti dall'avvocato sono definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico». 6. ANPR consente all'avvocato di richiedere fino a trenta certificati al giorno. 7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR estrae un campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre nonche' sulla base dei criteri ulteriori che potranno essere individuati dal Ministero dell'interno e resi pubblici sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it - completo delle registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute dal singolo avvocato, come indicate nell'allegato 1, paragrafo 3.3. 8. Il campione di cui al comma 7 e' trasmesso, tramite procedura automatizzata, al Consiglio nazionale forense che inoltra i dati identificativi dell'avvocato, insieme alle registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento indicati nell'allegato 1, paragrafo 3.3 per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto ai fini della legittimita' degli accessi ai Consigli dell'Ordine, competenti per l'esercizio del compito di vigilanza di cui all'art. 29, lettera f) della legge n. 247 del 2012. L'esito della verifica e' trasmesso dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale forense che ne da comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio e' sospeso nei confronti degli avvocati oggetto della verifica.