Art. 3 Trattamento dei dati personali 1. Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualita' di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018. 2. ANPR conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall'avvocato secondo le modalita' definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico», fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto del Ministro della giustizia n. 178 del 2016, ANPR tratta il dato relativo alla verifica dell'iscrizione del soggetto richiedente all'albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 247 del 2012 al solo fine di consentire a quest'ultimo l'accesso ai servizi di cui all'art. 2 e solo per il tempo necessario a garantire l'accesso medesimo. 4. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza. 5. La societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 6. Il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati trattano i dati necessari a svolgere le verifiche previste dal presente decreto in qualita' di titolari del trattamento.