Art. 3 
 
                           Gruppo tecnico 
 
  1.   In   conformita'   all'art.   2,   comma   2,   del    decreto
interministeriale,   il   gruppo   tecnico   provvede   al   costante
aggiornamento  delle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  al
presente  decreto,  in  conseguenza  delle  evoluzioni  normative   e
tecnologiche e delle variazioni determinate  da  esigenze  operative,
stabilendone altresi' i tempi di attuazione non superiori ad un  anno
dalla data di pubblicazione. 
  1-bis. Oltre a quanto  definito  al  comma  1,  il  gruppo  tecnico
provvede, altresi', al monitoraggio dell'attivita'  di  registrazione
delle componenti informatiche front-office SUAP, back-office  SUAP  e
enti  terzi  garantita  dalla   componente   Catalogo   del   sistema
informatico degli sportelli unici e, a tal fine, il soggetto  gestore
di cui all'art. 4, comma 1, presenta al gruppo tecnico,  con  cadenza
semestrale, una reportistica inerente le richieste  di  registrazione
pervenute e il relativo esito. 
  1-ter. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis, il gruppo tecnico puo'  avvalersi  di  ulteriori  soggetti  in
possesso di competenze su temi specifici. 
  2. Il gruppo tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale,  su
convocazione dell'AgID ovvero su richiesta di uno dei Ministri  o  di
almeno due componenti. 
  3. Il gruppo tecnico opera per quattro anni e puo' essere prorogato
con decreto del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  4. Il gruppo tecnico provvede alle attivita' di cui al comma 1  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I  componenti  il  gruppo
tecnico e gli ulteriori soggetti in possesso di  competenze  su  temi
specifici consultati ai sensi del comma 1-ter non percepiscono  alcun
emolumento, ne' alcuna  indennita',  ne'  alcun  gettone,  ne'  altro
compenso comunque denominato.