Art. 3 Gruppo tecnico 1. In conformita' all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale, il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto, in conseguenza delle evoluzioni normative e tecnologiche e delle variazioni determinate da esigenze operative, stabilendone altresi' i tempi di attuazione non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione. 1-bis. Oltre a quanto definito al comma 1, il gruppo tecnico provvede, altresi', al monitoraggio dell'attivita' di registrazione delle componenti informatiche front-office SUAP, back-office SUAP e enti terzi garantita dalla componente Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici e, a tal fine, il soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 1, presenta al gruppo tecnico, con cadenza semestrale, una reportistica inerente le richieste di registrazione pervenute e il relativo esito. 1-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il gruppo tecnico puo' avvalersi di ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici. 2. Il gruppo tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione dell'AgID ovvero su richiesta di uno dei Ministri o di almeno due componenti. 3. Il gruppo tecnico opera per quattro anni e puo' essere prorogato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 4. Il gruppo tecnico provvede alle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti il gruppo tecnico e gli ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici consultati ai sensi del comma 1-ter non percepiscono alcun emolumento, ne' alcuna indennita', ne' alcun gettone, ne' altro compenso comunque denominato.