Art. 2 Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dai successivi articoli.