Art. 2 
 
    Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
 
  1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, l'esercizio  delle
funzioni  assegnate  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie,   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  secondo  quanto  disposto  dai  successivi
articoli.