Art. 7 
 
Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia
  di sviluppo e coesione e supporto ai  Commissari  straordinari  del
  Governo delle ZES. 
 
  1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, la gestione  delle
risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione e'
trasferita  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Le risorse relative al Fondo di sostegno  ai  Comuni  marginali,
quantificate  complessivamente  in  euro  268.000.000,  di  cui  euro
105.000.000 in conto competenza ed euro 163.000.000 in conto  residui
(cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle
finanze alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  se  non  gia'
trasferite all'Agenzia per la coesione. 
  3. Le risorse relative alle spese per  il  supporto  ai  Commissari
straordinari del Governo delle ZES, quantificate in euro 366.667  per
l'anno  2023  (cfr.  tabella  6),  sono  trasferite   dal   Ministero
dell'economia e delle  finanze  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.