Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione e supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES. 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione e' trasferita al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Le risorse relative al Fondo di sostegno ai Comuni marginali, quantificate complessivamente in euro 268.000.000, di cui euro 105.000.000 in conto competenza ed euro 163.000.000 in conto residui (cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se non gia' trasferite all'Agenzia per la coesione. 3. Le risorse relative alle spese per il supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES, quantificate in euro 366.667 per l'anno 2023 (cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.