Art. 8 
 
Contabilita'  speciale  aperta  per  la  gestione  degli   interventi
  cofinanziati dall'Unione Europea e degli  interventi  complementari
  alla programmazione finanziaria. 
 
  1. A decorrere dalla data di cui all'articolo  1,  la  contabilita'
speciale nr. 5952, denominata «AG-COES-Fondi-UE-FDR-L-183-87», aperta
a favore dell'Agenzia  per  la  coesione,  al  fine  di  gestire  gli
interventi cofinanziati dall'Unione europea  e  quelli  complementari
alla programmazione comunitaria, e'  assegnata  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per le  politiche  di  coesione,
che succede alla soppressa Agenzia per la coesione.