Art. 8 Contabilita' speciale aperta per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione finanziaria. 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, la contabilita' speciale nr. 5952, denominata «AG-COES-Fondi-UE-FDR-L-183-87», aperta a favore dell'Agenzia per la coesione, al fine di gestire gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione comunitaria, e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, che succede alla soppressa Agenzia per la coesione.