Art. 2
Principi operativi
1. In relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche
oggetto della presente direttiva l'esercizio dell'attivita'
autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli,
l'arresto o l'aggravamento dei procedimenti, il rallentamento alle
tempistiche procedimentali.
2. Le presenti linee di azione tengono conto del principio
legislativo secondo cui le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra
ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga
sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non
costituiscono unita' immobiliari. Tengono conto, altresi', della
previsione secondo cui per l'installazione delle reti di
comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica.
3. I soggetti titolari di competenze amministrative su base
territoriale garantiscono piena collaborazione istituzionale ed
amministrativa alle autorita' nazionali ed ai soggetti affidatari
della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione.
4. L'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti affidatari della
realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione oggetto della
presente direttiva e' improntata alla garanzia della massima
efficienza funzionale, certezza e rispetto dei tempi di esecuzione,
trasparenza delle informazioni da rendere in ordine all'avanzamento
dei lavori, corresponsione delle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione.
5. Ai fini di semplificare e velocizzare i procedimenti di
autorizzazione, tenendo conto del grado di complessita' delle
valutazioni istruttorie, e' raccomandato alle amministrazioni di
operare una ricognizione preliminare per verificare se gli interventi
riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere civili
caratterizzate da interventi di totale interramento; interventi che
insistono su aree caratterizzate dall'assenza di vincoli; interventi
che non sono strutturati in zone sismiche; interventi che non
determinano interferenze con le altre reti pubbliche di servizi;
infrastrutture che rispettano, per dimensioni, altezza e consistenza,
gli standard urbanistici di zona; interventi di posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia
della micro trincea; interventi effettuati con tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale con minitrincea; infrastrutture insistenti
sul sedime ferroviario o autostradale che siano stati oggetto di
preventivi accordi conclusi tra i soggetti affidatari della
realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione e gli enti
titolari dell'uso del predetto sedime.
6. La richiesta di acquisizione, da parte delle amministrazioni
territoriali, di documenti che si ritengano necessari per la
conclusione delle istruttorie procedimentali e' regolata dal
principio del c.d. once only. Di conseguenza, e' precluso alle
amministrazioni procedenti chiedere la produzione di documenti che
siano gia' stati prodotti nell'ambito del procedimento unico.
7. E' consentito ai soggetti titolari di poteri di amministrazione
attiva di abbreviare i termini dei procedimenti e di legittimamente
concluderli, in caso di ravvisata sussistenza dei presupposti per il
rilascio dei provvedimenti di rispettiva competenza, mediante il
diretto rilascio con unico atto.
8. In via di esemplificazione non e' consentito ai destinatari
della presente direttiva:
a) di aggravare i procedimenti autorizzatori in materia di
gestione del suolo pubblico;
b) di frapporre immotivati ostacoli alla definita localizzazione,
coubicazione e condivisione delle infrastrutture oggetto della
presente direttiva;
c) di imporre, in contrasto le normative primarie e speciali,
divieti generalizzati di localizzazione, nonche' di adottare e/o
approvare regolamenti che prevedano, fuori dei casi di legge,
attivita' istruttorie e decisorie in materia di reti pubbliche di
comunicazione;
d) di modificare i limiti ed i parametri tecnici di funzionamento
delle reti, stabiliti a livello nazionale;
e) di esigere oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;
f) di emettere ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di
sospendere o inibire l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle
reti di comunicazione;
g) di introdurre nei procedimenti amministrativi prescrizioni
regolatorie, adempimenti e misure non previste dalla legislazione di
settore.