Art. 3
Regime amministrativo
1. In considerazione dell'importanza strategica degli interventi
previsti dalla presente direttiva, i procedimenti di autorizzazione
devono essere conclusi, entro i termini di legge, mediante l'adozione
di un provvedimento espresso, salva, in mancanza, la formazione del
silenzio assenso nei casi previsti, in particolare, dagli articoli 44
e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche e ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni procedenti di prevedere termini
piu' brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme
di semplificazione amministrativa.
2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione per
l'installazione delle infrastrutture previste dall'art. 44 del codice
delle comunicazioni elettroniche, il responsabile del procedimento
verifica se l'installazione delle infrastrutture sia subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati. In tal caso,
dev'essere obbligatoriamente convocata dallo stesso responsabile del
procedimento una conferenza di servizi di tipo decisorio entro cinque
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, con regolazione
dei relativi termini ai sensi dell'art. 44, comma 9, del codice delle
comunicazioni elettroniche.
3. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni
effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per le infrastrutture oggetto
della presente direttiva, di competenza di tutte le amministrazioni,
enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale,
altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori.
4. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda:
a) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego;
b) non sia stato espresso un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli in materia di
vigilanza sanitaria e ambientale;
c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da
parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Tale ipotesi non
preclude, tuttavia, l'autorizzazione degli interventi nel caso in cui
la conferenza di servizi esprima la propria determinazione finale
entro il previsto termine di conclusione.
5. Decorso il termine di cui al precedente comma 4,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di
sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il
quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti
salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
6. Per l'esecuzione di opere civili, scavi ed occupazioni di suolo
pubblico resta ferma la disciplina e i termini di cui all'art. 49 del
codice delle comunicazioni elettroniche.
7. Per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga e'
prescritto il rispetto della disciplina semplificata di cui all'art.
40, commi 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla
legge n. 108/2021.