Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1,  comma  3,  gli
agricoltori che conducono superfici agricole  comprese  nello  strato
informativo  grafico,  determinato  con   la   metodologia   di   cui
all'allegato  1  facente  parte  integrante  del  presente   decreto,
ricadente  nei  territori  di  cui  ai  decreti  di  declaratoria  12
settembre  2023  citati  in  premessa,   delimitati   dalle   Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale
di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 
  2. L'aiuto di cui al comma 1 e' corrisposto considerando gli ettari
di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che
intersecano totalmente o parzialmente  la  delimitazione  determinata
con la metodologia di cui all'allegato 1. 
  3. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1,  comma  4,  gli
agricoltori che hanno subito  danni  in  conseguenza  della  siccita'
prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo
aziendale  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 
  4. Gli agricoltori rientranti sia nella fattispecie di cui al comma
1 sia nella fattispecie di cui  al  comma  3,  beneficiano  del  solo
sostegno relativo alla fattispecie che riconosce il maggiore importo. 
  5. I danni accertati in eccedenza al ristoro derivante dal sostegno
spettante ai sensi del presente  decreto  possono  essere  compensati
nell'ambito degli altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione
o di regimi privati utilizzati al medesimo scopo. 
  6. Al fine di  evitare  sovracompensazioni,  gli  altri  strumenti,
nazionali o dell'Unione o di regimi  privati,  destinati  al  ristoro
delle medesime perdite di  redditivita',  nella  quantificazione  dei
rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto  degli  importi  gia'
riconosciuti ai sensi dell'art. 3.