Art. 2
Beneficiari
1. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, comma 3, gli
agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato
informativo grafico, determinato con la metodologia di cui
all'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto,
ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12
settembre 2023 citati in premessa, delimitati dalle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
2. L'aiuto di cui al comma 1 e' corrisposto considerando gli ettari
di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che
intersecano totalmente o parzialmente la delimitazione determinata
con la metodologia di cui all'allegato 1.
3. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, comma 4, gli
agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccita'
prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo
aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
4. Gli agricoltori rientranti sia nella fattispecie di cui al comma
1 sia nella fattispecie di cui al comma 3, beneficiano del solo
sostegno relativo alla fattispecie che riconosce il maggiore importo.
5. I danni accertati in eccedenza al ristoro derivante dal sostegno
spettante ai sensi del presente decreto possono essere compensati
nell'ambito degli altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione
o di regimi privati utilizzati al medesimo scopo.
6. Al fine di evitare sovracompensazioni, gli altri strumenti,
nazionali o dell'Unione o di regimi privati, destinati al ristoro
delle medesime perdite di redditivita', nella quantificazione dei
rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto degli importi gia'
riconosciuti ai sensi dell'art. 3.