Art. 3
Quantificazione del sostegno
1. Il sostegno di cui all'art. 1, comma 3, e' calcolato con
riferimento alle superfici di cui all'art. 2, comma 1, e dei seguenti
importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:
a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
b) seminativi euro 380/ha;
c) colture permanenti euro 1.500/ha.
2. Il sostegno di cui all'art. 1, comma 4, e' parametrato al danno
accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7
giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e, in caso in cui la superficie agricola a
disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023 risultante nel
fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo
aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno e'
ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie
agricola. In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada su
superfici agricole site in piu' regioni, il sostegno e' ridotto della
medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. In
conformita' alle disposizioni di cui al decreto 7 giugno 2023 del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccita',
e' ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato,
il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla
siccita', e' ripartito in maniera proporzionale al danno accertato
tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori
nei quali nel periodo considerato e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e
precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
Marche, Umbria e Lazio.
3. Effettuate le compensazioni di cui all'art. 1, comma 5, nel caso
in cui le disponibilita' finanziarie di cui ai commi 3 e 4 del
medesimo art. 1 non sono sufficienti per assicurare il sostegno
quantificato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si
procede con le riduzioni lineari rese necessarie dalle rispettive
disponibilita' finanziarie.