Art. 3 
 
                    Quantificazione del sostegno 
 
  1. Il sostegno di  cui  all'art.  1,  comma  3,  e'  calcolato  con
riferimento alle superfici di cui all'art. 2, comma 1, e dei seguenti
importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie: 
    a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha; 
    b) seminativi euro 380/ha; 
    c) colture permanenti euro 1.500/ha. 
  2. Il sostegno di cui all'art. 1, comma 4, e' parametrato al  danno
accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7
giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e, in caso in cui la superficie agricola a
disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel
fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo
aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno  e'
ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie
agricola. In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su
superfici agricole site in piu' regioni, il sostegno e' ridotto della
medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno.  In
conformita' alle disposizioni di cui al decreto  7  giugno  2023  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccita',
e' ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato,
il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate  alla
siccita', e' ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato
tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori
nei quali nel periodo considerato e' stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  alla  situazione  di   deficit   idrico   e
precisamente  quelli  delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,   Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,
Marche, Umbria e Lazio. 
  3. Effettuate le compensazioni di cui all'art. 1, comma 5, nel caso
in cui le disponibilita' finanziarie di  cui  ai  commi  3  e  4  del
medesimo art. 1 non  sono  sufficienti  per  assicurare  il  sostegno
quantificato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  si
procede con le riduzioni lineari  rese  necessarie  dalle  rispettive
disponibilita' finanziarie.