Art. 10 quater
((Proroga di termini in materia sportiva))
((1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: «settembre» e'
sostituita dalla seguente: «ottobre» e le parole: «entro il 31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area
del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute
nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa,
quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del
medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato
alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano
coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva, anche paralimpici.
3. L'associazione o societa' nonche' la Federazione
Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata,
l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive e'
tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La
comunicazione al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo,
alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata
secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la
disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il
mancato adempimento delle comunicazioni comporta le
medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al
centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
territoriale dell'ispettorato del lavoro.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attivita' previste dal presente decreto,
l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto
dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 puo' essere adempiuto in via telematica
all'interno di apposita sezione del Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il
compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00,
non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono
individuate le disposizioni tecniche e i protocolli
informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a
consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con
riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le
comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel
rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro
il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del
rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta
alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni
dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando
che i compensi dovuti possono essere erogati anche
anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli
adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e
continuative di cui al presente articolo, limitatamente al
periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono
essere effettuati entro il 30 novembre.»