Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina
1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile ((della
Presidenza del Consiglio dei ministri)) e' autorizzato a garantire la
prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti
delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di
quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36
milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate ((nel
corso)) della predetta annualita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 2 marzo 2023, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.46
(Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina):
«Art. 1 (Proroga delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie
della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata
fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo
di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno
2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni,
aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari
delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022,
e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei
servizi e dei limiti di importo gia' previsti dalle
convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo
Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine
disponibili a legislazione vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite
di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario
una tantum per il rafforzamento, in via temporanea,
dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni
ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il
permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44,
comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si
provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo
aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In base alle risultanze
dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento
pro quota delle relative risorse in favore dei singoli
comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per
le finalita' di cui alla presente lettera sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e
delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la
continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base
delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure
previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei
soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1,
nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023,
l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di
52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal
Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
dati aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema
tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle
finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente
sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati
riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria
sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.»