Art. 13 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prosecuzione  delle  attivita'
              emergenziali connesse alla crisi ucraina 
 
  1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile ((della
Presidenza del Consiglio dei ministri)) e' autorizzato a garantire la
prosecuzione delle forme  di  assistenza  coordinate  dai  presidenti
delle regioni in qualita' di commissari  delegati  e  dai  presidenti
delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  attuazione  di
quanto  previsto  dall'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del  12  marzo  2022,  e  delle  ulteriori  attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa  di  36
milioni di euro, da erogare alle  amministrazioni  interessate  ((nel
corso)) della predetta annualita'. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  2  marzo   2023,   n.16,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   21   aprile   2023,   n.46
          (Disposizioni  urgenti  di  protezione  temporanea  per  le
          persone provenienti dall'Ucraina): 
                «Art. 1 (Proroga  delle  attivita'  di  assistenza  e
          accoglienza  a  seguito  della   crisi   ucraina).   -   1.
          Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore  delle  persone
          richiedenti la protezione temporanea  o  gia'  beneficiarie
          della stessa ai sensi della decisione  di  esecuzione  (UE)
          2022/382 del Consiglio, del 4 marzo  2022,  e'  autorizzata
          fino al  31  dicembre  2023  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie previste dal presente comma: 
                  a) la prosecuzione, nel limite massimo  complessivo
          di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000  euro  per  l'anno
          2023,  delle  forme   di   accoglienza   diffusa   di   cui
          all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51,  anche  mediante  convenzioni,
          aventi valenza territoriale,  sottoscritte  dai  Commissari
          delegati nominati con ordinanza del Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12  marzo  2022,  e  dai
          Presidenti delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano
          con gli enti e le associazioni di cui al predetto  articolo
          31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del  2022,
          e con soggetti privati,  nel  rispetto  dei  requisiti  dei
          servizi  e  dei  limiti  di  importo  gia'  previsti  dalle
          convenzioni   sottoscritte   a   livello   nazionale    dal
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e previo  nulla  osta  del  medesimo
          Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti; 
                  b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di
          cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          n. 21 del  2022,  nel  limite  delle  risorse  a  tal  fine
          disponibili a legislazione vigente; 
                  c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite
          di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo  forfetario
          una  tantum  per  il  rafforzamento,  in  via   temporanea,
          dell'offerta  dei  servizi  sociali  da  parte  dei  comuni
          ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il
          permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo  44,
          comma  4,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si
          provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1,  comma
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 927 del  3  ottobre  2022,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo
          aggiornamento del  censimento  previsto  dal  comma  3  del
          medesimo articolo 1, da  realizzarsi  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. In base  alle  risultanze
          dell'aggiornamento  del  censimento  di  cui   al   periodo
          precedente, il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per
          gli affari interni e territoriali - Direzione centrale  per
          la finanza locale provvede esclusivamente al  trasferimento
          pro quota delle relative  risorse  in  favore  dei  singoli
          comuni beneficiari. A tale fine, le risorse  assegnate  per
          le finalita' di cui  alla  presente  lettera  sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno. 
                2. Per assicurare la prosecuzione delle  attivita'  e
          delle  misure  di  cui  ai  commi  1  e  6  garantendo   la
          continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  671,  della  legge   29
          dicembre 2022, n. 197,  il  Dipartimento  della  protezione
          civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai  sensi
          dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui
          al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  sulla  base
          delle effettive esigenze,  la  rimodulazione  delle  misure
          previste nei commi  1  e  6,  individuando  il  numero  dei
          soggetti coinvolti nel  limite  delle  risorse  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
                3. Per l'attuazione delle misure di cui al  comma  1,
          nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno  2023,
          si provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
          emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44  del  codice
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                4. Al fine di assicurare, fino al 31  dicembre  2023,
          l'accoglienza nei centri e  nelle  strutture  di  cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, dei  profughi  provenienti  dall'Ucraina,  le  risorse
          iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
          alla gestione dei centri di trattenimento e di  accoglienza
          sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023. 
                5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  le
          risorse del Fondo nazionale per le politiche  e  i  servizi
          dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono  incrementate  di
          52.295.898 euro per l'anno 2023. 
                6. Entro  il  30  aprile  2023,  il  Ministero  della
          salute, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano,  avvalendosi  dei  dati   resi   disponibili   dal
          Ministero dell'interno e dal Dipartimento della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dei
          dati aggregati delle  prestazioni  risultanti  nel  Sistema
          tessera  sanitaria  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, provvedono alla verifica dei costi  effettivamente
          sostenuti  per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale, per far fronte  ai  quali  sono  stati
          riconosciuti i contributi forfetari previsti  dall'articolo
          31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21  marzo  2022,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
          2022, n. 51, dall'articolo 44, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  e  da
          ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671,  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza  sanitaria
          sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
          a parita' di trattamento rispetto  ai  cittadini  italiani,
          nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
          l'anno 2023. 
                7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.»