Art. 14 bis
((Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento
delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e
Portoferraio))
((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni
distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1°
gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente
articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate
esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e del giudice
dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con
decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate
del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche
presso la sede principale, secondo criteri determinati con
la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.»