Art. 7 
 
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo  del
  contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  d'imposta,  in
  favore delle imprese per l'acquisto  di  energia  elettrica  e  gas
  naturale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»; 
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023». 
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»; 
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023». 
  3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui  all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e  di  cui
all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
dovessero emergere minori esigenze finanziarie  rispetto  alla  spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono
destinate, per l'anno  2023,  al  rifinanziamento  di  interventi  in
favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di  cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023,  n.
100, ((al  fine  di  concedere  misure))  di  sostegno  alle  imprese
danneggiate dagli  eventi  alluvionali  che  hanno  interessato  ((le
regioni Emilia-Romagna, Toscana)) e Marche. L'integrazione di risorse
di cui al presente comma  puo'  avvenire  anche  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  e  successiva  ((riassegnazione
alla spesa)). 
  ((3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  29
          dicembre 2022, n.197 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025) come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a  5  del
          presente  articolo  sono  utilizzabili  esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  16
          novembre  2023.  Non  si  applicano   i   limiti   di   cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del
          reddito d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
          crediti d'imposta sono cumulabili  con  altre  agevolazioni
          che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a  condizione  che
          tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono
          cedibili, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
          del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  ferma  restando  l'applicazione  delle   disposizioni
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i
          predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
          di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
          nulli. In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le
          imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
          dati  relativi   alla   documentazione   che   attesta   la
          sussistenza dei presupposti che danno  diritto  ai  crediti
          d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
          a)  e  b),  del  regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997.  I  crediti  d'imposta  sono
          usufruiti dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbero stati utilizzati  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data del 16  novembre  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti previsti dall'articolo  3,  comma  3,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  122-bis  nonche',  in   quanto
          compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          30 marzo 2023, n.34, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2023, n.56 (Misure urgenti a sostegno delle
          famiglie  e  delle  imprese  per  l'acquisto   di   energia
          elettrica e gas naturale, nonche' in materia  di  salute  e
          adempimenti fiscali) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, in favore delle imprese  per  l'acquisto
          di energia elettrica e gas  naturale  nonche'  garanzia  su
          crediti concessi alle imprese agricole e di  pesca).  -  1.
          Nelle more  della  definizione  di  misure  pluriennali  di
          sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e
          gas naturale, fino al  30  giugno  2023,  si  applicano  le
          disposizioni del presente articolo. 
                2. Alle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali ai sensi del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  21  dicembre  2017,
          della  cui  adozione  e'  stata  data  comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
          per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
          base della media del primo trimestre dell'anno  2023  e  al
          netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
          un  incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
          medesimo periodo dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di
          eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata   stipulati
          dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
          maggiori  oneri  sostenuti,  un  contributo  straordinario,
          sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20  per
          cento delle spese sostenute per  la  componente  energetica
          acquistata  ed  effettivamente   utilizzata   nel   secondo
          trimestre  dell'anno  2023.   Il   credito   d'imposta   e'
          riconosciuto anche in relazione alla  spesa  per  l'energia
          elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo  e
          dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre  dell'anno
          2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
          elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'   calcolato   con
          riferimento  alla  variazione  del  prezzo   unitario   dei
          combustibili acquistati e utilizzati  dall'impresa  per  la
          produzione della medesima energia elettrica e il credito di
          imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
          dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,  relativa   al
          secondo  trimestre  dell'anno  2023,   del   prezzo   unico
          nazionale dell'energia elettrica. 
                3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori  di  energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di  cui  al  comma   2,   e'   riconosciuto,   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per l'acquisto  della  componente  energia,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in  misura
          pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta  per   la
          componente   energetica   acquistata   ed    effettivamente
          utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          primo trimestre dell'anno 2023, al netto  delle  imposte  e
          degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
          costo per kWh superiore al 30 per cento del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                4. Alle imprese a forte consumo di  gas  naturale  di
          cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
          servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
          2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   5   dell'8   gennaio   2022,   e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
          2023,   dei   prezzi    di    riferimento    del    mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo  di
          gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
          2023,   dei   prezzi    di    riferimento    del    mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                6.   Ai   fini   della   fruizione   dei   contributi
          straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di  cui  ai
          commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del  contributo  si
          rifornisca di energia elettrica  o  di  gas  naturale,  nel
          primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo  stesso
          venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019,  il
          venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
          per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio
          cliente, su sua richiesta, una  comunicazione  nella  quale
          sono riportati il calcolo dell'incremento  di  costo  della
          componente energetica e l'ammontare del  credito  d'imposta
          spettante  per  il  secondo   trimestre   dell'anno   2023.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  definisce
          il contenuto della predetta  comunicazione  e  le  sanzioni
          applicabili in caso di mancata ottemperanza  da  parte  del
          venditore. 
                7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 16 novembre 2023. Non si applicano i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta  non  concorrono
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  I  crediti  d'imposta
          sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
          oggetto i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,
          tenuto conto anche della non  concorrenza  alla  formazione
          del reddito e della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
                8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono
          cedibili, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
          del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  ferma  restando  l'applicazione  delle   disposizioni
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i
          predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
          di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
          nulli. In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le
          imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
          dati  relativi   alla   documentazione   che   attesta   la
          sussistenza dei presupposti che danno  diritto  ai  crediti
          d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
          a)  e  b),  del  regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997.  I  crediti  d'imposta  sono
          usufruiti dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbero stati utilizzati  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data del 16  novembre  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti previsti dall'articolo  3,  comma  3,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  122-bis  nonche',  in   quanto
          compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
                9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati
          in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
          sensi dell'articolo 24. 
                10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  dei   crediti
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto dall'  articolo  17,  comma  13,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
                10-bis.  Sono  ammissibili  alla   garanzia   diretta
          rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
          alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura  fino
          al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel
          limite di euro  250.000,  i  nuovi  finanziamenti  concessi
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          abilitati alla concessione del credito, in favore di micro,
          piccole e medie imprese agricole e della pesca e  destinati
          alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
          rinnovabile, purche' tali finanziamenti prevedano  l'inizio
          del  rimborso  del  capitale  non  prima  di  dodici   mesi
          dall'erogazione e abbiano durata fino  a  novantasei  mesi.
          L'efficacia delle disposizioni di cui al primo  periodo  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                10-ter. All'attuazione del comma 10-bis  si  provvede
          nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente  di
          tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi
          dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n.  91,  per  essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno
          finanziario  derivante  dalla   gestione   delle   garanzie
          stesse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a  5,
          della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                2. Alle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali ai sensi del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  21  dicembre  2017,
          della  cui  adozione  e'  stata  data  comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
          per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
          base della media del quarto trimestre dell'anno 2022  e  al
          netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
          un  incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
          medesimo periodo dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di
          eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata   stipulati
          dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
          maggiori  oneri  sostenuti,  un  contributo  straordinario,
          sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45  per
          cento delle spese sostenute per  la  componente  energetica
          acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
          dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto  anche
          in relazione alla spesa per  l'energia  elettrica  prodotta
          dalle imprese di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
          autoconsumata nel primo trimestre dell'anno  2023.  In  tal
          caso l'incremento del costo per kWh  di  energia  elettrica
          prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
          variazione del prezzo unitario dei combustibili  acquistati
          e utilizzati dall'impresa per la produzione della  medesima
          energia elettrica e il credito di  imposta  e'  determinato
          con   riguardo   al   prezzo   convenzionale   dell'energia
          elettrica, pari alla media,  relativa  al  primo  trimestre
          dell'anno 2023, del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
          elettrica. 
                3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori  di  energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di  cui  al  comma   2,   e'   riconosciuto,   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per l'acquisto  della  componente  energia,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in  misura
          pari  al  35  per  cento  della  spesa  sostenuta  per   la
          componente   energetica   acquistata   ed    effettivamente
          utilizzata nel primo trimestre dell'anno  2023,  comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle  imposte  e
          degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
          costo per kWh superiore al 30 per cento del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                4. Alle imprese a forte consumo di  gas  naturale  di
          cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
          servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
          2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   5   dell'8   gennaio   2022,   e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo  di
          gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  20-quinquies,  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.61,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   31   luglio   2023,   n.100
          (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio   2023   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi): 
                «Art. 20-quinquies (Fondo per  la  ricostruzione  nei
          territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e  Marche).
          - 1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e' istituito il Fondo per la  ricostruzione
          dei  territori  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
          Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a  far
          data dal 1° maggio 2023, con uno  stanziamento  complessivo
          di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di  euro
          per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno  2024  e
          in 200 milioni di euro per l'anno 2025. 
                2. Al Fondo di cui al comma 1  affluiscono  ulteriori
          complessivi  1.500  milioni  di  euro,   rivenienti   dalla
          riassegnazione  delle  risorse  affluite  all'entrata   del
          bilancio dello Stato secondo  le  modalita'  e  il  profilo
          temporale di cui al comma 3 per l'importo di  1.391.503.011
          euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di  cui  al
          comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro. 
                3. Le somme disponibili conservate in  conto  residui
          nell'anno 2023, indicate  nell'allegato  1-bis  annesso  al
          presente  decreto,  gia'  attribuite  alle  amministrazioni
          interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, e  dell'articolo  1,  comma  140,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  revocate
          rispetto  alle  finalita'  indicate,  rispettivamente,  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
          2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148
          del 27 giugno  2017,  e  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  27  settembre  2017,  e,
          mediante apposita variazione di bilancio in conto  residui,
          sono iscritte nei fondi da ripartire per  il  finanziamento
          degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
          di cui alle predette leggi, per essere versate  all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  secondo  un  profilo  temporale
          coerente con quello previsto a legislazione vigente per  le
          risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni  di
          euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024
          e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di  cui  al
          presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato  in
          relazione al predetto profilo temporale. Le somme  iscritte
          nell'anno 2023 nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  di  cui  alla  missione  29,
          programma 3, e alla missione 7, programma  5,  soggette  al
          piano approvato dal Ministro dell'economia e delle  finanze
          per i contributi pluriennali, possono  essere  finalizzate,
          anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di
          cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.   111,   per   il   completamento    degli    interventi
          infrastrutturali di edilizia  pubblica  e  prevenzione  del
          rischio   sismico,   nonche'   di   quelli   destinati   al
          potenziamento  delle  infrastrutture,  dei  mezzi  e  della
          digitalizzazione. 
                4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello
          Stato su cui sono  assegnate  le  risorse  provenienti  dal
          Fondo di cui al comma 1 e  su  cui  confluiscono  anche  le
          risorse derivanti dalle erogazioni liberali  e  le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il  Commissario  e'
          altresi'  autorizzato  all'apertura   di   apposito   conto
          corrente bancario o postale limitatamente  all'esigenza  di
          procedere  a  pagamenti  massivi   gia'   deliberati,   con
          particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
          alla   gestione   commissariale   straordinaria,   di   cui
          all'articolo 20-ter, comma  3,  agli  interventi  di  somma
          urgenza posti in  essere  nelle  prime  fasi  emergenziali,
          nonche' agli interventi di ricostruzione, di  ripristino  e
          di riparazione per  le  piu'  urgenti  necessita',  di  cui
          all'articolo 20-ter, comma 7, lettera  c),  numero  1).  Al
          predetto conto e alle  risorse  ivi  esistenti  si  applica
          l'articolo 27 del codice di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1. 
                5.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   della
          contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili
          al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma
          11, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,   che   sono   versate   al   bilancio   delle
          amministrazioni di provenienza. 
                6. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e a 200 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,  comma
          7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,   pari   a
          108.496.989 euro per l' anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell' autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
          7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia
          e delle finanze, in attuazione del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  2022,  n.  34  (Misure  urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche  industriali)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
          Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  dicembre
          2017, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del  27
          dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
          elettrica, calcolati  sulla  base  della  media  del  primo
          trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli  eventuali
          sussidi, hanno subito  un  incremento  del  costo  per  kWh
          superiore al 30 per  cento  relativo  al  medesimo  periodo
          dell'anno 2019, anche tenuto conto di  eventuali  contratti
          di  fornitura  di   durata   stipulati   dall'impresa,   e'
          riconosciuto  un  contributo   straordinario   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma  di
          credito di imposta,  pari  al  20  per  cento  delle  spese
          sostenute  per  la  componente  energetica  acquistata   ed
          effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
                2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto anche in relazione alla  spesa  per  l'energia
          elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1
          e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In
          tal  caso  l'incremento  del  costo  per  kWh  di   energia
          elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'   calcolato   con
          riferimento  alla  variazione  del  prezzo   unitario   dei
          combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa  per  la
          produzione della medesima energia elettrica e il credito di
          imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
          dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo
          trimestre 2022, del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
          elettrica. 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                4. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo  della  misura
          agevolativa di cui al presente articolo,  valutati  in  700
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196 
                5-bis. Al fine di  mitigare  gli  aumenti  dei  costi
          delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e,
          in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel
          rispetto dei limiti tecnici  impiantistici  previsti  dalle
          disposizioni in materia  di  prevenzione  degli  incendi  e
          dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani  di
          emergenza di cui all'articolo 26-bis  del  decreto-legge  4
          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai  vigenti  atti
          autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento
          autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti
          quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
          inferiore all'anno, si  considera  vincolante  soltanto  il
          quantitativo massimo annuo  di  utilizzo  limitatamente  ai
          quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
          Tale deroga si applica agli  impianti  di  cui  al  periodo
          precedente, previa comunicazione  all'autorita'  competente
          che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia  regionale
          per la protezione ambientale  territorialmente  competente.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto fino al 31 dicembre 2024.».