Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  le
definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 196, nonche' le seguenti: 
    a)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica; 
    b) «attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti  di  attrezzi  da  pesca
cosi' come definiti all'art. 3, comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 196 del 2021; 
    c)  «rifiuti  di  attrezzi  da  pesca  accidentalmente  pescati»:
frazione dei rifiuti accidentalmente  pescati,  cosi'  come  definiti
all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter,  costituita  esclusivamente
dai rifiuti di attrezzi da pesca; 
    d)    «campagna    di    pulizia»:    l'iniziativa    preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei  laghi,  dei
fiumi e delle lagune, cosi' come definita all'articolo  1,  comma  2,
lettera c) della legge 17 maggio 2022, n. 60; 
    e) «impianto  portuale  di  raccolta»  o  «impianti  portuali  di
raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia
in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti  delle  navi,
cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197; 
    f) «monofilamento»: tipo di filato a filo singolo,  in  materiale
plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca; 
    g) «filo ritorto»: tutti i tipi di spago, filo e corda leggera  e
simili costituiti da un solo  filamento  (monofilamento)  o  da  piu'
filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare  un'unica  treccia
multifilo.