Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le
definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 196, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti di attrezzi da pesca
cosi' come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 196 del 2021;
c) «rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati»:
frazione dei rifiuti accidentalmente pescati, cosi' come definiti
all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter, costituita esclusivamente
dai rifiuti di attrezzi da pesca;
d) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei
fiumi e delle lagune, cosi' come definita all'articolo 1, comma 2,
lettera c) della legge 17 maggio 2022, n. 60;
e) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di
raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia
in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi,
cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197;
f) «monofilamento»: tipo di filato a filo singolo, in materiale
plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca;
g) «filo ritorto»: tutti i tipi di spago, filo e corda leggera e
simili costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da piu'
filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia
multifilo.