Art. 3
Tasso minimo di raccolta
1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti
di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, e'
fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi
da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le
singole annualita' di riferimento.
2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i rifiuti
di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, cosi' come individuati
nella decisione e di seguito elencati:
a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 mm);
b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm);
c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti;
d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere
pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga;
e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale
plastico o metallico.
3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresi',
i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli
componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali
attrezzi da pesca gettati, abbandonati o persi in mare,
accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di
pulizia.
4. Il tasso di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento della percentuale in
aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i risultati, ottenuti
dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al successivo articolo
4, lo giustificano.
5. Per le finalita' di cui all'articolo 1, i produttori, anche
attraverso i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva
istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006, comunicano all'Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale (di seguito ISPRA), entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica
immessi sul mercato nell'anno solare precedente.