Art. 4 
 
                 Vigilanza, monitoraggio e controllo 
 
  1. Al fine di  garantire  gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.  196
del 2021, il Ministero, per il tramite di ISPRA, raccoglie, elabora e
trasmette i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti  plastica
immessi sul mercato e  ai  rifiuti  di  attrezzi  da  pesca,  di  cui
all'articolo  3,  raccolti  ogni  anno  sul  territorio  nazionale  e
identificabili con il  codice  EER  02.01.04  «rifiuti  plastici  (ad
esclusione degli  imballaggi)»,  riferibile  al  capitolo  denominato
«rifiuti  prodotti   da   agricoltura,   orticoltura,   acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti»
e afferente ai codici Ateco dell'attivita' di pesca  e  acquacoltura,
nonche' ai rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati. 
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini di cui al  comma  1,  i
dati  relativi  alla  raccolta  dei  rifiuti  di  attrezzi  da  pesca
effettuata nel corso dell'anno precedente sono forniti a  ISPRA,  dai
seguenti  soggetti,  in  relazione  alle  differenti   modalita'   di
conferimento e alla effettiva gestione degli stessi: 
    a)  sistemi  di  gestione  in  forma  individuale  o   collettiva
istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n.  152
del 2006; 
    b) Autorita' di sistema  portuale,  ove  istituite,  o  Autorita'
marittime di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28  gennaio
1994, n. 84; 
    c) gestori degli impianti portuali di raccolta rifiuti; 
    d) gestori del servizio di raccolta rifiuti; 
    e) comuni ed enti di governo d'ambito territoriale ottimale,  ove
costituiti ed operanti. 
  3. A decorrere dal 2024, ai fini dell'adempimento previsto al comma
2, e' utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale  (MUD),
modificato ed integrato ai sensi  dell'art.  6,  comma  2-bis,  della
legge 25 gennaio 1994, n. 70. 
  4. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione europea
per via elettronica secondo le modalita' stabilite nella decisione. I
dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di  controllo
della   qualita'   sulle   fonti,    la    metodologia    utilizzata,
l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli
stessi.