Art. 10 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Emilia-Romagna nelle attivita' previste dall'art. 1  si  applicano  i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1
del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 12. Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria  e  liquidazione  delle
relative  istanze  di  rimborso,  nel  rispetto  delle   disposizioni
contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
24  febbraio  2020,  ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al
Dipartimento  della  protezione  civile,  in  conformita'  a   quanto
previsto dall'art. 1. 
  2.  E'  autorizzato  il  rimborso  degli  oneri   di   volontariato
anticipati dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile della Regione  Emilia-Romagna,  con  risorse  provenienti  dal
proprio bilancio, per l'attivita' svolta in occasione dell'emergenza.
A tal fine il Commissario delegato trasmette  al  Dipartimento  della
protezione civile l'elenco delle spese  anticipate  e  liquidate  nel
rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.