Art. 11 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione  e'  effettuata  sulla  base   delle   ore   di   lavoro
straordinario effettivamente prestate per l'emergenza, oltre i limiti
previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale  non  dirigenziale
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo  n.  165/2001,  per  i  primi  novanta  giorni  a
decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario
provvede al relativo ristoro, entro il limite  massimo  di  cinquanta
ore mensili pro capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001  direttamente  impegnati
nelle  attivita'  connesse   all'emergenza,   e'   riconosciuta   una
indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti,  ovvero
pari al 15 per cento della retribuzione mensile  complessiva,  ove  i
contratti  di  riferimento  non  contemplino   la   retribuzione   di
posizione, commisurata al numero di giorni di effettivo impiego,  per
i  primi  novanta  giorni  a  decorrere  dalla  data  dell'evento  in
rassegna, in  deroga  alla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse assegnate al Commissario delegato e, a tal fine,
nel piano degli interventi, sono quantificate le somme necessarie. 
  4. Con proprio provvedimento il Commissario  puo'  autorizzare,  su
motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1  e
2 anche oltre il termine dei primi novanta giorni e fino  al  termine
dello  stato  di  emergenza,  rimodulando,   anche   in   progressiva
riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale
sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.