Art. 2 
 
                  Contributo autonoma sistemazione 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  sgomberata,
anche  temporaneamente,  in   esecuzione   di   provvedimenti   delle
competenti autorita' comunali, adottati a seguito dell'evento di  cui
in  premessa,  un  contributo  mensile  per  l'autonoma  sistemazione
stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei  monofamiliari,
in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro
700,00 per quelli composti da tre unita', in euro 800,00  per  quelli
composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili
per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora  nel
nucleo  familiare  siano  presenti  persone  di  eta'   superiore   a
sessantacinque  anni,  portatori  di  handicap  o  disabili  con  una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso
un contributo aggiuntivo  di  euro  200,00  mensili  per  ognuno  dei
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00
mensili previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate
le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
12. 
  4. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
riconosciuto  nell'ipotesi  in   cui   l'amministrazione   regionale,
provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo  gratuito,  di
alloggi.