Art. 3 Interventi edilizi urgenti e opere temporanee 1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l'avvio degli interventi edilizi di cui all'art. 4, necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, commi 2 e 3. 2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonche' della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresi' una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' con gli eventi calamitosi. 3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. La documentazione e' soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformita' degli interventi edilizi. 4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attivita' produttive e dei servizi pubblici e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attivita' delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, al cessare della necessita', e comunque entro la data di agibilita' degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza. 5. Per gli interventi di cui al presente articolo, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l'autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico e' sostituita con una comunicazione all'ente delegato, che deve esprimersi entro sette giorni dal suo ricevimento.