Art. 3 
 
            Interventi edilizi urgenti e opere temporanee 
 
  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro, l'avvio  degli  interventi  edilizi  di  cui  all'art.  4,
necessari per il ripristino degli immobili danneggiati  dagli  eventi
sismici verificatisi il giorno 18  settembre  2023,  e'  disciplinato
dalle disposizioni del presente articolo, commi 2 e 3. 
  2. In deroga alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  6,  6-bis,
9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, all'art. 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori
edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel
rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonche' della
pianificazione paesaggistica  e  di  bacino,  con  l'indicazione  del
progettista  abilitato  responsabile  della  progettazione  e   della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'  le  costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione,
allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il
rispetto delle  vigenti  disposizioni  di  settore,  con  particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di  sicurezza  idraulica  e
idrogeologica  e  sismica.  La  comunicazione  include  altresi'  una
documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche  atte  a
documentare il nesso di causalita' con gli eventi calamitosi. 
  3. I soggetti  interessati  entro  il  termine  di  novanta  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione  non
gia' allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di
ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e  per  ogni
altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato
prescritto dalla legge per la  realizzazione  degli  interventi,  ivi
compresa  l'attestazione  dello  stato  legittimo  dell'immobile.  La
documentazione e' soggetta agli  ordinari  controlli  ai  fini  della
verifica della conformita' degli interventi edilizi. 
  4. Le  opere  temporanee,  necessarie  per  la  prosecuzione  delle
attivita' produttive e dei  servizi  pubblici  e  per  soddisfare  le
esigenze abitative connesse  all'attivita'  delle  aziende  agricole,
sono rimosse, in deroga al termine previsto  dall'art.  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, al
cessare della necessita', e comunque  entro  la  data  di  agibilita'
degli  immobili  riparati,  ripristinati  o  ricostruiti  cui   hanno
sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza. 
  5. Per gli interventi di cui al presente articolo, fino al  termine
di vigenza dello stato di emergenza, in deroga agli articoli  7  e  8
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,  anche  per  i  soggetti
privati  interessati  l'autorizzazione  relativa  alla  gestione  del
vincolo idrogeologico e' sostituita con  una  comunicazione  all'ente
delegato, che deve esprimersi entro sette giorni dal suo ricevimento.