Art. 4 Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato 1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, secondo modalita' attuative fissate con proprio provvedimento, e' autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario ovvero all'usufruttuario o al titolare di diritto reale di garanzia dell'immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 4 - nel limite massimo di euro 30.000,00 per unita' immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e al punto 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonche' gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso in cui l'abitazione di cui al comma 1 sia un'unita' immobiliare parte di edifici costituiti da piu' unita' immobiliari, ivi comprese unita' immobiliari di edilizia residenziale pubblica, e' presentato, per il tramite di un unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto, un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita' strutturale ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, secondo le procedure di cui al comma 6, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla revoca del provvedimento di sgombero. 3. Nel caso di cui al comma 2: tra le unita' immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui al presente articolo, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, le unita' immobiliari di edilizia residenziale pubblica, nonche' le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, facenti parte dello stesso edificio; il Commissario delegato e' autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unita' immobiliare nella misura massima del 35 per cento e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 30.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell'immobile. 4. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere richiesto dal proprietario, usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia dell'unita' immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 6 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile. 5. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, a pena di irricevibilita', i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove e' ubicato l'immobile apposita domanda di contributo corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra l'evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l'individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e la idoneita' del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero. 7. I comuni o loro unioni, istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalita' tra i danni attestati dalla dichiarazione di cui al comma 6 e l'evento sismico del 18 settembre 2023; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilita' di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruita' della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 3. 8. Nel termine definito con provvedimento del Commissario delegato, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante e' corrisposto al beneficiario secondo le modalita' di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato. 9. I contributi di cui al presente articolo non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in assenza o totale difformita' dal titolo edilizio, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Le eventuali sanatorie per le parziali difformita' e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell'ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, e l'accertamento della regolarita' urbanistica catastale ed edilizia dell'immobile, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, dovra' essere obbligatoriamente conseguita prima dell'erogazione del contributo. I contributi non possono altresi' essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto ne' per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione. 10. Nel caso in cui in sede di controllo successivo alla presentazione della domanda di contributo non siano verificate le condizioni di cui al comma 9, non si procedera' alla erogazione del contributo stesso. 11. Il riconoscimento del contributo di cui al presente articolo e' alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unita' immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero. 12. Per le unita' abitative in locazione o in comodato alla data dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui al presente articolo e' subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero. 13. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 18 settembre 2023 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui al presente articolo ed e' tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali. 14. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. 15. I contributi di cui al presente articolo sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione. 16. Le risorse finalizzate agli interventi ricadenti nel presente articolo sono programmate nel piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3.