Art. 4 
 
                   Interventi di pronto ripristino 
                   sul patrimonio edilizio privato 
 
  1.  Nell'ambito  degli  interventi   di   prima   assistenza   alla
popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del  patrimonio
edilizio privato danneggiato, da parte dei nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  danneggiata
e  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti   delle   competenti
autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa,
il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci,  secondo  modalita'
attuative  fissate  con  proprio  provvedimento,  e'  autorizzato  ad
assegnare un contributo al proprietario ovvero all'usufruttuario o al
titolare di diritto reale di garanzia  dell'immobile  -  ovvero  agli
altri soggetti di cui al  comma  4  -  nel  limite  massimo  di  euro
30.000,00 per unita' immobiliare, da utilizzare per il ripristino  in
tempi  rapidi  della  funzionalita'  degli  immobili,   mediante   la
realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria  volti  a
ristabilire le condizioni ante evento degli immobili  danneggiati  e,
ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare,
le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione
o locali, come  individuati  dalle  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni ai punti 8.4 e al punto 8.4.1, e le finiture strettamente
connesse nonche' gli impianti, conseguendo  la  revoca  dei  predetti
provvedimenti  di  sgombero.  Il  Commissario  delegato  e'  altresi'
autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle  spese
relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili  distrutti
o danneggiati ubicati nella predetta  abitazione,  determinato  nella
misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale  danneggiato
e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro.  Tale  contributo  e'
riconosciuto solo per i  vani  catastali  principali  quali:  cucina,
camera, sala. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel  caso  in  cui
l'abitazione di cui al comma 1 sia  un'unita'  immobiliare  parte  di
edifici costituiti da piu' unita' immobiliari,  ivi  comprese  unita'
immobiliari di edilizia residenziale pubblica, e' presentato, per  il
tramite di un unico soggetto a tal fine delegato dai  singoli  aventi
diritto, un progetto unitario  per  l'intero  edificio,  inteso  come
unita' strutturale ai sensi delle Norme tecniche per  le  costruzioni
approvate con  decreto  ministeriale  17  gennaio  2018,  secondo  le
procedure di cui al comma 6, finalizzato alla realizzazione di  tutti
gli interventi previsti al comma 1 ed alla revoca  del  provvedimento
di sgombero. 
  3. Nel caso di cui al comma 2: 
    tra le unita' immobiliari danneggiate  e  possibili  destinatarie
dei contributi di cui al presente articolo, sono da intendersi  anche
quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, le unita'
immobiliari di edilizia  residenziale  pubblica,  nonche'  le  unita'
immobiliari diverse  da  quelle  adibite  ad  abitazione  principale,
abituale e continuativa, facenti parte dello stesso edificio; 
    il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  quantificare   una
maggiorazione del contributo  riconosciuto  ad  ogni  singola  unita'
immobiliare nella misura massima del 35 per cento e comunque  fino  a
quanto necessario nel limite complessivo massimo di  euro  30.000,00,
da erogare ad un unico soggetto delegato, per  la  riparazione  delle
parti comuni dell'immobile. 
  4. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere  richiesto
dal proprietario,  usufruttuario  o  titolare  di  diritti  reali  di
garanzia  dell'unita'  immobiliare,  oppure  dal  conduttore  o   dal
soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal  caso
il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma
6  specifica  autorizzazione  del   proprietario   e   di   tutti   i
comproprietari al ripristino dei danni all'immobile. 
  5. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola  domanda  di
contributo. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di  novanta
giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  a  pena  di
irricevibilita', i soggetti interessati, ovvero quelli  appositamente
delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono  presentare  al
comune ove e'  ubicato  l'immobile  apposita  domanda  di  contributo
corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al  comma
1; di una dichiarazione asseverata  da  parte  di  un  professionista
abilitato che documenti il nesso di causalita' tra  l'evento  sismico
in argomento e lo stato della costruzione, con  l'individuazione  dei
danni,  la  descrizione  progettuale  dei  lavori  da  farsi   e   la
valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo
metrico estimativo e quadro economico dell'intervento,  ivi  comprese
le competenze tecniche omnicomprensive nella misura  massima  del  10
per  cento  dell'importo  dei  lavori.  La  dichiarazione  asseverata
attesta  altresi'  la  finalita'  e  la  idoneita'   del   ripristino
funzionale nei termini di cui  al  comma  1,  ai  fini  della  revoca
dell'ordinanza di sgombero. 
  7. I comuni o loro unioni, istruiscono le istanze, e ne  comunicano
al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il  termine  massimo
di trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione,  previa  verifica  dei
requisiti e criteri contenuti nel presente articolo,  in  particolare
in  ordine:  alla  condizione   che   dette   istanze   corrispondano
effettivamente ad abitazione principale abituale e  continuativa  del
nucleo  familiare  per  il  quale  viene  richiesto  il   contributo,
ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al
comma 1; alla  sussistenza  del  nesso  di  causalita'  tra  i  danni
attestati dalla dichiarazione di cui al comma 6  e  l'evento  sismico
del 18 settembre 2023; alla completezza  della  documentazione;  alla
rispondenza  degli  interventi  proposti  ai  fini   del   ripristino
funzionale e della possibilita' di revoca dell'ordinanza di sgombero;
alla congruita' della stima economica degli interventi a  fronte  del
danno rappresentato, stabilendo il  contributo  massimo  concedibile,
nei limiti previsti dai commi 1 e 3. 
  8. Nel termine definito con provvedimento del Commissario delegato,
a  pena  di  decadenza  del  diritto  al  contributo  medesimo,   gli
interventi disciplinati dal presente articolo devono essere  ultimati
e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da  parte
del direttore dei lavori. Il contributo spettante e'  corrisposto  al
beneficiario secondo le modalita'  di  erogazione  regolamentate  con
provvedimento del Commissario delegato. 
  9. I contributi di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in  assenza  o
totale  difformita'  dal  titolo  edilizio,  salvo  che,  alla   data
dell'evento calamitoso, in base alle  norme  di  legge,  siano  stati
conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.  Le  eventuali
sanatorie  per  le  parziali  difformita'  e  le  attestazioni  delle
tolleranze  costruttive  devono  essere  presentate  nell'ambito  dei
titoli abilitativi richiesti per  gli  interventi  di  ripristino,  e
l'accertamento della regolarita' urbanistica  catastale  ed  edilizia
dell'immobile,  a  pena  di  decadenza  del  diritto  al   contributo
medesimo,   dovra'   essere   obbligatoriamente   conseguita    prima
dell'erogazione del contributo. I  contributi  non  possono  altresi'
essere  riconosciuti  per  immobili  che,   alla   data   dell'evento
calamitoso, non risultano iscritti al  catasto  fabbricati  o  per  i
quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda  di
iscrizione  a  detto  catasto  ne'  per  fabbricati  che,  alla  data
dell'evento  calamitoso,  risultavano  collabenti  o  in   corso   di
costruzione. 
  10.  Nel  caso  in  cui  in  sede  di  controllo  successivo   alla
presentazione della domanda di contributo  non  siano  verificate  le
condizioni di cui al comma 9, non si procedera' alla  erogazione  del
contributo stesso. 
  11. Il riconoscimento del contributo di cui al presente articolo e'
alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare  del  quale
l'unita' immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi
costituisce  abitazione  principale,  abituale  e  continuativa,  del
contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art.  2  ovvero  di
altre  forme  di  assistenza  alloggiativa,   ivi   compresa   quella
alberghiera, che possono comunque continuare ad essere  erogate  fino
alla data di notifica del provvedimento di revoca  dell'ordinanza  di
sgombero. 
  12. Per le unita' abitative in locazione o in  comodato  alla  data
dell'evento sismico in argomento, la concessione  dei  contributi  di
cui al presente articolo e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del  proprietario  in  sede  di  presentazione   della   domanda   di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del  rapporto
di  locazione   o   di   comodato,   successivamente   all'esecuzione
dell'intervento e per un periodo  non  inferiore  a  due  anni  dalla
revoca dell'ordinanza di sgombero. 
  13. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
18 settembre 2023 e prima del completamento degli interventi  di  cui
al  presente  articolo  ovvero  entro  due  anni  dalla  revoca   del
provvedimento di sgombero, non ha diritto al  contributo  di  cui  al
presente articolo ed e' tenuto al rimborso delle somme  eventualmente
percepite, maggiorate degli interessi legali. 
  14. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti solo
nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. 
  15. I contributi di cui al presente articolo sono alternativi  alle
eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione. 
  16. Le risorse finalizzate agli interventi ricadenti  nel  presente
articolo sono programmate nel piano degli interventi urgenti  di  cui
all'art. 1, comma 3.