Art. 5 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati
ovvero, per eventuali  esigenze  di  gestione  diretta  di  specifici
interventi o  attivita',  il  Dipartimento  della  protezione  civile
possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,  in  deroga
alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34; 
    decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
art. 36; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5; 
    decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis,
179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198,  205,
231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter,  189,  190,
208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del predetto  decreto  legislativo
n.  152/2006,  nel  rispetto   della   direttiva   2008/98/CEE;   con
riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27,  27-bis
del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai  termini
ivi previsti; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26,  28,
29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152; 
    decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017,  n.  31,
articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione  delle
procedure ivi previste; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380,
articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 9-bis, 10, 14, 20, 22,  23,
24, da 27 a 41, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 93, 94, 94-bis; 
    leggi e disposizioni  regionali,  provinciali,  anche  di  natura
organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla
presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli  225  e  226
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato
e  i  soggetti  attuatori  possono  avvalersi,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e  all'art.  140  del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle
procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della  perizia
giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b),  dell'art.  140  e
per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui  al  comma  7
dell'art. 140, possono essere derogati. 
  3. In aggiunta a  quanto  previsto  dal  comma  11  dell'art.  140,
nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n.  36/2023,
il Commissario delegato e i  soggetti  attuatori,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti  dall'ordinamento  europeo,  per  la  realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n.  36
del 2023: 
    22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti
da quelli elettronici, ove le  condizioni  determinate  dal  contesto
emergenziale lo richiedano; 
    38, 41, comma 4, allegato I.8  (art.  1)  e  42,  allo  scopo  di
autorizzare la  semplificazione  e  l'accelerazione  della  procedura
concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le  fasi  di
verifica  preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione   dei
relativi progetti; 
    41, comma 12,  allo  scopo  di  autorizzare  l'affidamento  della
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali; 
    44, allo scopo di consentire anche  alle  stazioni  appaltanti  o
enti  concedenti  non  qualificati  di  affidare   la   progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal  caso  la  redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento di  cui  all'art.  100  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere messa a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto; 
    17, 18, 48, 50, 52,  90  e  111,  allo  scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;  per  le
medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere  in
deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto
legislativo  n.  50/2016  e  dal  1°  gennaio  2024  in   deroga   ai
corrispondenti articoli 81,  83  e  85  del  decreto  legislativo  n.
36/2023.  La  deroga  agli  articoli  90  e  111  e'  riferita   alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
effettuare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte  anomale
anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; 
    62 e 63, allo scopo di consentire  di  procedere  direttamente  e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di  qualsiasi  importo  in  assenza  del  possesso  della
qualificazione  ivi  prevista  e  del  ricorso   alle   centrali   di
committenza; 
    71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    119,  allo  scopo  di  consentire  l'immediata   esecuzione   del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 140, comma 7; 
    120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali  e  proroghe
tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali  e  nei
contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti  dai
commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei
confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare  fino  al
75 per cento il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il  Commissario
delegato e i soggetti  attuatori  accettano,  anche  in  deroga  agli
articoli 24 e 91 del  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei  requisiti
per la  partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  che  i
predetti soggetti verificano ai sensi dell'art.  140,  comma  7,  del
medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la  banca  dati
centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ovvero tramite altre idonee modalita'  compatibili  con  la
gestione della  situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi
soggetti responsabili delle procedure. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti  di  cui  al
comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  50  e
76,  anche  non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma  7,  del
decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre  nel  rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,  possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito  di
manifestazioni di interesse gia' espletate dal Commissario delegato o
dai soggetti attuatori dallo  stesso  individuati.  E'  facolta'  dei
soggetti di cui al comma 1  procedere  alla  realizzazione  di  parte
degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo  quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e  i  soggetti
attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono  prevedere
premi di accelerazione  e  penalita'  adeguate  all'urgenza  fino  al
doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, e  lavorazioni  su  piu'  turni  giornalieri,  nel
rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, il Commissario delegato e  i  soggetti  attuatori
possono verificare le offerte anomale  ai  sensi  dell'art.  110  del
decreto  legislativo  n.  36  del  2023  richiedendo  le   necessarie
spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine
compatibile con la situazione emergenziale in  atto  e  comunque  non
inferiore a cinque giorni.