Art. 5 Deroghe 1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attivita', il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152; decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste; decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 9-bis, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 93, 94, 94-bis; leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140, possono essere derogati. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140, nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023: 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano; 38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto; 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1° gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7; 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al 75 per cento il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo. 4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia' espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.