Art. 6 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave   disagio   socio-economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione  di  attivita'
di natura  commerciale  ed  economica,  anche  agricola,  svolte  nei
medesimi edifici,  previa  presentazione  di  autocertificazione  del
danno  subito,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ottengono, previa domanda agli istituti  di  credito  e
bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di  emergenza,
una sospensione  delle  rate  dei  medesimi  mutui,  optando  tra  la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema  di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta'  di  sospensione.  Qualora  la
banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese  fino  al  3
novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le  rate  in
scadenza entro tale data.