Art. 8 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e
d) del medesimo articolo. 
  2. Per ciascun intervento di cui al comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 4, il Commissario delegato indica il  comune  e  la
localita', la descrizione e la relativa  durata  nonche'  le  singole
stime di costo, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  effettivo
dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita'  economiche
e produttive direttamente interessate dall'evento  calamitoso  citati
in premessa, di cui all'art. 25, comma 2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario  delegato,  anche
per il tramite  dei  soggetti  attuatori  dal  medesimo  individuati,
definisce per ciascun comune  la  stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro  30.000,00  per   singola
attivita'. 
  4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al  comma  1,  a
valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il
Commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con proprio provvedimento. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  non
costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti  finalizzati
al ristoro dei medesimi pregiudizi  ed  e'  inviata  al  Dipartimento
della protezione  civile,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo  e  eventuali
future provvidenze a qualunque titolo previste.