Art. 3 
 
         Ministro per le politiche di coesione e per il sud 
 
  1. Il Ministro delegato per le politiche di coesione e per il  sud,
di seguito indicato «Ministro», ove nominato, e' l'organo di  Governo
del Dipartimento. 
  2.   Il   Ministro    esercita    le    funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e  gli  obiettivi  da
conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. 
  3. Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza,  i
rappresentanti del Dipartimento  in  organi,  commissioni,  comitati,
gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed
istituzioni. 
  4.  Il  Ministro  puo',  nelle  materie  di   propria   competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro in  relazione  a  specifici
obiettivi.