Art. 3 Ministro per le politiche di coesione e per il sud 1. Il Ministro delegato per le politiche di coesione e per il sud, di seguito indicato «Ministro», ove nominato, e' l'organo di Governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti del Dipartimento in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 4. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.