Art. 3
Piano di comunicazione alla popolazione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la regione Campania, in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi
anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1,
coordina le attivita' di comunicazione rivolte alla popolazione,
approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla
popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative
gia' avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove
iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con
disabilita'. ((Il piano di comunicazione di cui al presente comma e'
attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui
all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19 agosto 2016.))
2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 puo' prevedere la
realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della
conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile
presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso
del ((volontariato)) organizzato di protezione civile, di iniziative
specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate,
di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione
continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalita' di
promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla
pianificazione di protezione civile, nonche' l'installazione sul
territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo
specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'.
3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di 1 milione ((di euro)) per l'anno
2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.