Art. 5
Misure urgenti per la verifica della funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali
1. La regione ((Campania coordina)) le attivita' volte alla
verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da superare
per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e
degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati,
allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare
le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella
attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei
costi, nonche' allo scopo di supportare l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricognizione di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno
2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
((2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11,
diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere
una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento
del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal
fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse
disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare
eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania,
con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che
risultano disponibili in esito alle attivita' di cui al primo
periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per
l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di
Pozzuoli e la viabilita' di accesso alla tangenziale di Napoli e per
la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per
l'esecuzione delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune di
Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita
convenzione, della societa' ANAS Spa, alla quale e' dovuto
esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per
lo svolgimento delle predette attivita', nel limite delle risorse
disponibili.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma diciottesimo dell'articolo 11
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 1984, n. 356, S.O.:
«Per consentire l'adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi
per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata al presidente
della giunta regionale della Campania, commissario
straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui
all'art. 84 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di
un apposito programma da approvarsi dal Consiglio
regionale.»