Art. 10
Modalita' di adeguamento delle caratteristiche tecniche
1. Il presente decreto e il relativo allegato tecnico, che
costituisce parte integrante del presente decreto, possono subire
modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle
piattaforme. Le eventuali modifiche sono adottate con le medesime
modalita' del presente decreto.
2. Alle attivita' di cui al presente decreto il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.