Art. 12
Clausola finanziaria
1. Alle attivita' di cui al presente decreto tutte le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 3 novembre 2023
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3055