Art. 2
Caratteristiche e modalita' di funzionamento
1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici,
orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle
competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno
2023, n. 82 nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli
articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Le funzioni disponibili sul Portale unico del reclutamento per
le amministrazioni coprono l'intera gestione del processo di
reclutamento, nelle sue fasi di:
a. individuazione, per mezzo di dati aggregati, elaborati
dall'analisi della sezione curriculum vitae del Portale unico del
reclutamento, della tipologia e della numerosita' delle
professionalita' presenti in uno specifico ambito territoriale,
finalizzata a supportare le politiche di reclutamento delle pubbliche
amministrazioni;
b. pubblicazione di bandi di concorso pubblico per il
reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, di
avvisi per la mobilita' dei dipendenti pubblici e di selezione di
professionisti ed esperti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare
la propria capacita' amministrativa, per il conferimento di incarichi
professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere al Portale;
c. monitoraggio e supporto alle candidature relative ai bandi e
agli avvisi;
d. comunicazioni dirette agli utenti connesse alla candidatura,
tramite posta elettronica, prima della scadenza dello specifico bando
o avviso di selezione per informare l'utente dell'imminente scadenza,
invitando contestualmente l'interessato a completare la propria
candidatura;
e. acquisizione delle candidature e dei profili professionali
congruenti alle esigenze dell'amministrazione;
f. comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso
il calendario delle relative prove e del loro esito;
g. pubblicazione degli avvisi per la raccolta delle candidature a
componente di commissione esaminatrice, secondo quanto previsto
dall'art. 9, comma 2 del decreto del presidente della repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
h. pubblicazione dell'avviso selettivo per individuare i
componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
i. pubblicazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti
delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o
esperti;
j. richiesta di scelta della sede di destinazione da parte dei
candidati successivamente alla pubblicazione della graduatoria di
merito;
k. richiesta di supporto tecnico durante l'intera gestione del
processo di reclutamento.
3. Il Portale unico del reclutamento offre le seguenti
funzionalita' per gli utenti:
a. creazione e modifica del curriculum vitae, utile per agevolare
l'interessato nella ricerca, selezione e compilazione delle domande
di candidatura ad una posizione;
b. ricerca georeferenziata delle posizioni disponibili, in base
ai filtri selezionati dall'utente;
c. compilazione della domanda di candidatura alla posizione di
interesse e salvataggio della stessa all'interno del proprio profilo
personale;
d. proposizione nonche' gestione delle candidature connesse alle
posizioni;
e. comunicazioni dirette agli utenti connesse alla domanda di
candidatura;
f. proposizione di candidatura a componente di commissione
esaminatrice, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del
decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
g. proposizione di candidatura all'avviso selettivo per
individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
h. ricezione di comunicazioni concernenti il concorso, compreso
il calendario delle relative prove e del relativo esito;
i. consultazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti
delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o
esperti;
j. scelta della sede di destinazione da parte del vincitore
successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito;
k. richiesta di supporto tecnico.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le seguenti
funzioni sul Portale:
a. gestione del servizio di registrazione e di compilazione del
curriculum vitae nell'apposita sezione del Portale di cui all'art. 3
del presente decreto;
b. monitoraggio della domanda e dell'offerta di lavoro pubblico
presente sul Portale al fine di migliorare i processi e la qualita'
del reclutamento nella pubblica amministrazione;
c. adeguamento delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 9
del presente decreto;
d. supporto tecnico agli interessati e alle amministrazioni.