Art. 5
Modalita' di accesso da parte delle PA
1. Per le finalita' di cui all'art. 2, le amministrazioni nominano
uno o piu' «Responsabile unico» del procedimento appositamente dotato
di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi
2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che
operera' secondo quanto previsto dal successivo comma 2. Ogni
amministrazione puo', altresi', individuare uno o piu' «Operatore»
autorizzato ad operare sul Portale del reclutamento, dotato di uno
dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e
2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'ambito delle procedure di
autenticazione informatica, mediante uno dei predetti sistemi di
autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale,
il cognome e il nome del personale autorizzato, nominato
«Responsabile unico» o «Operatore».
2. Le amministrazioni accedono al Portale mediante il processo di
accreditamento che prevede le seguenti fasi:
l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o
piu' «Responsabile Unico» (di seguito, per brevita', R.U.);
l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui
e' indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in
allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta
unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione che si
ricava automaticamente dall'Indice dei domicili digitali della
pubblica amministrazione e dei Gestori di pubblici servizi (IPA);
il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento,
ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede
all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini
dell'autorizzazione/diniego e' necessario che il rappresentante
legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale
provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma
digitale;
il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' visionare attraverso una apposita
consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di
cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente
operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU., anche
tramite richiesta al fornitore;
al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta
elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del
processo di autorizzazione.
3. Ai fini del perfezionamento del processo di accreditamento, il
rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento nomina il
Dipartimento della funzione pubblica, responsabile del trattamento
dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma 2, del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni
operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative
funzionalita' che sono state definite dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI e
pubblicate nell'area riservate alle amministrazioni all'interno del
Portale del reclutamento.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri supporta le amministrazioni nell'utilizzo del
Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo
utilizzo.