Art. 7
Comunicazioni ai candidati e pubblicazione graduatorie
1. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso,
compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e'
effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento
delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto
attraverso l'identificazione del candidato, nel rispetto dei termini
di preavviso previsto dalle leggi.
2. La graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione
esaminatrice e' pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente,
nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale e' pubblicato un
apposito avviso di avvenuta pubblicazione.