Art. 8
Conservazione dei dati raccolti e dei dati trattati
1. I dati personali conservati all'interno Portale sono trattati
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
indicate all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
pubblicata sul sito http://www.inpa.gov.it/
2. Il periodo di conservazione, salvo per le finalita' di cui al
comma 3, e':
a) pari a ventiquattro mesi dall'ultimo accesso al Portale, per i
dati relativi:
(i) alla registrazione, di cui all'art. 3, comma 3, del
presente decreto;
(ii) alla fruizione dei servizi connessi al curriculum vitae,
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), di cui all'art. 2, comma 3,
lettera a) e di cui all'art. 2, comma 4 lettera a) del presente
decreto;
(iii) al monitoraggio del Portale, di cui art. 2, comma 4
lettera b) del presente decreto;
b) pari a ventiquattro mesi dalla conclusione delle relative
attivita', per i dati attinenti:
(i) la ricerca, la compilazione e il salvataggio delle domande
di candidatura e le relative funzioni connesse di cui all'art. 2,
comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b) e c) e di cui all'art. 4,
fermo restando che le domande di candidatura non presentate saranno
visibili all'amministrazione banditrice, soltanto per attivita' di
supporto alla presentazione della domanda, per il periodo necessario
a tale scopo con conseguente cancellazione dopo trenta giorni dalla
scadenza del predetto periodo;
(ii) la proposizione e la gestione delle candidature e le
relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2 lettera e) e di
cui all'art. 2, comma 3, lettera d), f) e g) del presente decreto e
di cui all'art. 4;
(iii) lo svolgimento delle attivita' connesse ai singoli
processi di reclutamento, di cui all'articolo, 2 comma 2 lettera b),
c), f) g), h) e k) e di cui all'art. 2, comma 3, lettera h) e k) del
presente decreto;
(iv) lo svolgimento delle attivita' connesse alle singole
procedure di scelta sedi, di cui all'art. 2, comma 2 lettera j) e
art. 2, comma 3 lettera j) del presente decreto.
c) pari a ventiquattro mesi dalla richiesta di supporto tecnico
sull'utilizzo del Portale, di cui all'art. 2, comma 4 lettera d) del
presente decreto per i dati personali ad essi connessi;
d) pari a ventiquattro mesi dal pagamento, per i dati personali
inerenti al pagamento degli oneri relativi alla proposizione di una
candidatura;
e) pari a ventiquattro mesi dall'eventuale revoca o modifica dei
soggetti designati dall'amministrazione a operare sul Portale per
conto della stessa e comunque non oltre il termine di cinque anni da
tale data di cui all'art. 5, per i dati ad essi connessi;
f) pari a ventiquattro mesi due anni, a decorrere dal momento in
cui e' stata effettuata la singola operazione di accesso e
autenticazione di cui all'art. 6, per i dati ad essa connessi.
3. Al raggiungimento dei termini sopra indicati, i dati personali
potranno essere conservati unicamente per finalita' difesa di
diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a
contenziosi in atto o a situazioni precontenziose.
4. Al superamento dei termini sopra indicati, i dati personali
verranno cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche
indirettamente, l'identificazione dell'interessato.