Art. 9
Misure di sicurezza
1. Il trattamento dei dati personali mediante il Portale e'
effettuato in conformita' con il regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il decreto
legislativo n. 196 del 2003.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni attuano adeguate misure
di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il
trattamento di dati personali, operato mediante l'ausilio di
strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per
tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono rappresentate
all'interno dell'Allegato tecnico, di seguito «Allegato tecnico». Il
trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nell'Allegato tecnico, nel quale sono
riportate, anche con riferimento a categorie particolari di dati
personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679.
4. In caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale trova
applicazione quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE)
2016/679.
L'accertamento del malfunzionamento avviene secondo le seguenti
modalita':
a) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia tecnico e
generalizzato, il Dipartimento provvede ad accertarlo con proprio
atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte
e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio
degli utenti;
b) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia dovuto a
problematiche tecniche o errori materiali riconducili alla singola
Amministrazione banditrice, la medesima provvede tempestivamente ad
informare il Dipartimento della Funzione pubblica che lo accerta con
proprio atto, supportando l'Amministrazione banditrice nelle
attivita' conseguenti e pubblicando un apposito Avviso informativo
sul Portale a beneficio degli utenti.